Ai
sensi dell’art.12 del D.L. 21.03.78 “chiunque
aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente
l’uso di fabbricati, per un periodo superiore ad
un mese, ha l’obbligo di comunicare all’autorità
locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla
consegna dei fabbricati stessi, l’esatta ubicazione
di essi, nonché le generalità dell’acquirente,
del conduttore o della persona che assume la disponibilità
del bene e gli estremi del documento di identità
o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”.
La
comunicazione
può essere effettuata anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza
dei termini vale da data della ricevuta postale