L’imprenditore
agricolo singolo o associato, iscritto al Registro Imprese
della Camera di Commercio, che intende vendere prodotti
del proprio fondo, deve effettuare apposita comunicazione
al Sindaco del Comune, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001,
n.228.
Il
D. Lgs. 18 maggio 2001, n.28 consente la vendita direttamente
al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica,
dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni in materia di igiene
e sanità.
L’attività
di vendita può incominciare decorsi 30 giorni dalla
presentazione della comunicazione al comune.
Il
produttore agricolo può domandare posteggio nei
mercati al fine della vendita dei propri prodotti oppure
può effettuare la vendita diretta in forma itinerante,
previa comunicazione e decorsi 30 giorni dal ricevimento
della stessa.