La
vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione è soggetta a comunicazione su
apposito MOD
COM.6.
Il
modello è esente da bollo e va compilato in triplice
copia:
- una per il Comune,
- una per l’impresa,
- una per CCIAA.
L’attività
di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione potrà avvenire decorsi non meno
di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
da parte del comune.
Il
titolare o delegato societario che effettua la vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
di prodotti alimentari deve essere aver frequentato con
esito positivo apposito corso professionale per il commercio
del settore alimentare, oppure aver esercitato in proprio
l’attività di vendita di prodotti alimentari,
aver prestato la propria opera presso imprese esercenti
l’attività di vendita di prodotti alimentari
o essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio presso
la Camera di Commercio.