La
vendita presso il domicilio dei consumatori è soggetta
a comunicazione su apposito MOD COM.7.
Il
modello
è esente da bollo e va compilato in triplice copia:
- una per il Comune,
- una per l’impresa,
- una per CCIAA.
L’attività
di vendita presso il domicilio dei consumatori potrà
avvenire decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione da parte del comune.
Il
titolare o delegato societario che effettua la vendita
presso il domicilio dei consumatori di prodotti alimentari
deve essere aver frequentato con esito positivo apposito
corso professionale per il commercio del settore alimentare,
oppure aver esercitato in proprio l’attività
di vendita di prodotti alimentari, aver prestato la propria
opera presso imprese esercenti l’attività
di vendita di prodotti alimentari o essere iscritto al
Registro Esercenti il Commercio presso la Camera di Commercio.