Chiunque
intenda aprire, ampliare, trasferire, variare, cessare
un esercizio di vicinato – esercizio di vendita
con superficie inferiore a 150 mq. secondo la definizione
del D. Lgs. n.114/98 – deve presentare comunicazione
su apposito MOD.
COM. 1) da presentare al Comune dove viene esercitata
l’attività commerciale.
Il
modello non è soggetto a bollo e va compilato in
triplice copia:
- una per il Comune,
- una per l’impresa,
- una per CCIAA.
Al
fine dell’apertura o subingresso in esercizio di
vicinato per la vendita di generi alimentari, il titolare
o delegato societario devono aver frequentato con esito
positivo apposito corso professionale per il commercio
del settore alimentare, oppure aver esercitato in proprio
l’attività di vendita di prodotti alimentari,
aver prestato la propria opera presso imprese esercenti
l’attività di vendita di prodotti alimentari
o essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio presso
la Camera di Commercio.
L’apertura
dell’esercizio è consentita non prima di
30 giorni dalla presentazione della comunicazione e solo
qualora l’esercizio possegga le condizioni urbanistiche
e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente