Ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 29/2001, recante
Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio
di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato
bed and breakfast, si definisce esercizio di bed and breakfast
l'attività ricettiva extralberghiera condotta da
chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio
e prima colazione, per non più di 4 camere e con
un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario
o per periodi ricorrenti stagionali. L'esercizio di cui
sopra è condotto avvalendosi della normale organizzazione
familiare, con assicurazione di servizi minimi fissati
dalla normativa regionale di riferimento. L'esercizio
dell'attività di bed&breakfast è subordinato
alla presentazione di apposita denuncia presso lo sportello
unico. Il Comune provvede all'effettuazione di apposito
sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità
all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito
alla Provincia.
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modello di denuncia
in formato .rtf
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modello di denuncia
in formato .pdf
Requisiti
Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità
dell'area o del fabbricato, oggetto dell'intervento. Obbligo
di residenza e dimora del titolare dell'attività
di cui alla presente scheda nelle unità immobiliari
ove la stessa si svolge.