Ai
sensi della Delibera di Consiglio Comunale n.85 del 19.12.2000
avente ad oggetto “Regolamento riguardante i criteri
per il rilascio delle autorizzazioni commerciali di medie
strutture di vendita e delle relative norme procedimentali,
nonché dei termini per la conclusione del procedimento”,
si definisce media struttura di vendita l’esercizio
con superficie di vendita compresa fra i 151 mq. e gli
800 mq. L’apertura di medie strutture di vendita
è consentita qualora vengano rispettati i criteri
stabiliti dal suddetto Regolamento comunale.
Al
fine dell’apertura deve essere presentata domanda
di autorizzazione al Sindaco del Comune dove viene installata
l’attività commerciale, tramite compilazione
del Mod.
COM2.
Il
modello va presentato in bollo e va compilato in triplice
copia:
- una per il Comune,
- una per l’impresa,
- una per CCIAA.
Al
fine dell’apertura di media struttura per la vendita
di generi alimentari, il titolare o delegato societario
devono essere aver frequentato con esito positivo apposito
corso professionale per il commercio del settore alimentare,
oppure aver esercitato in proprio l’attività
di vendita di prodotti alimentari, aver prestato la propria
opera presso imprese esercenti l’attività
di vendita di prodotti alimentari o essere iscritto al
Registro Esercenti il Commercio presso la Camera di Commercio.
L’apertura
dell’esercizio è consentita non prima di
90 giorni dalla presentazione della comunicazione e solo
qualora l’esercizio possegga le condizioni urbanistiche
e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
Qualora non venga rilasciata autorizzazione nel termine
di 90 giorni, scatta il silenzio-assenso.