Altre informazioni sull'autocertificazione:
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO:
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10
giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il
Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta
in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale,
casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è
nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza
del padre quando questi abbia la residenza in un Comune
diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta,
entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI:
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati
stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso,
che attesti che le informazioni contenute nel certificato,
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto
a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte,
titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE:
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti
di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile
competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO:
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai
cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza
di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare
il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali, che risultino attestati in documenti già
in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI:
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di
utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti
fatti, stati o qualità personali risultanti da albi
o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo o il
registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA:
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è
più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè
non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI:
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti
la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione
allegata, è conforme all'originale (per i pubblici
concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza,
la firma non va autenticata.
8)DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE
DA CITTADINI STRANIERI:
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate
da cittadini della Comunità Europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE
DEI CERTIFICATI:
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato
alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti
di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino
dati o qualità già contenuti nel documento
di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti
di riconoscimento in corso di validità, hanno lo
stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE:
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti
agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata
dal funzionario competente, dal quale è stato emesso
l'originale, da quello presso il quale l'originale è
depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia può essere fatta dal responsabile del procedimento
o dal dipendente competente a ricevere la documentazione,
dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI:
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione
delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali;
non è inoltre più previsto il limite di età,
tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole
amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA:
La fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè
sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo
se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto,
patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO
DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO:
La carta di identità, può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più
necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che
non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che
prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del
passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE:
I documenti che richiedono la firma di più persone,
possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti
diversi.
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