Mancata accettazione:
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci
siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle
sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano
di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo,
accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo della stessa
e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione
sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto
diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda
e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà
richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza,
il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura
del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione
Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma
scritta.
Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico
ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della
multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione
della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non
sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata
la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,
si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente
l'omissione di atti d'ufficio. |