|
|
| I.C.I.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
|
ALIQUOTE
A)
6.5 (sei virgola cinque) per mille l’aliquota
base ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili
dell’anno 2010;
B) 5.00
(cinque) per mille l’aliquota per i terreni
agricoli nei quali, nel corso dell’anno 2010, vengano
impiantate nuove colture destinate a frutteto. Tale aliquota
si applica per cinque anni a partire dall’annualità
di imposta 2010;
C) 5.00
(cinque) per mille l’aliquota per i fabbricati
iscritti nelle categorie C1-C3 e D1, di nuova costruzione
o recuperati con interventi edilizi comportanti il pagamento
degli oneri di urbanizzazione, nei quali nel corso dell’anno
vengano iniziate attività artigianali, industriali
o commerciali, oppure che già siano sede delle stesse
attività. I lavori di nuova costruzione o di recupero
devono essere ultimati nel corso del 2010. L’aliquota
si applica per tre anni a partire dall’annualità
di imposta 2010, a condizione che negli immobili l’attività
prosegua ininterrottamente per lo stesso periodo.
D) €
103.29 la detrazione per l’abitazione principale
del soggetto passivo di imposta;
ABITAZIONE
PRINCIPALE: ESENZIONE
A
decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale.
L’esenzione vale per tutte le tipologie di immobili
destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli
appartenenti alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile),
A8 (ville) ed A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici
o storici).
L’esenzione interessa anche le pertinenze dell’abitazione
principale, nel numero massimo di due ed iscritte in catasto
nelle categorie C2, C6 o C7 (deliberazione consiliare n. 13
del 28.3.2008).
Sono assimilate all’abitazione principale (art. 15 Regolamento
ICI) ed esenti da imposta:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa
dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 3°
grado che non siano anche soggetti passivi di imposta per
lo stesso immobile.
CHI
DEVE PAGARE
L’imposta
comunale sugli immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni
agricoli siti nel territorio dello Stato;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal socio della cooperativa edilizia (non a proprietà
indivisa) sull’alloggio assegnatogli anche in via provvisoria
- dall’assegnatario dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di
futura vendita e riscatto;
- dal locatario nel contratto di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione
il diritto spettante al coniuge superstite sulla casa adibita
a residenza familiare ai sensi dell’art. 540 del Codice
Civile.
Non deve pagare :
- il nudo proprietario, il locatario, l’affittuario
ed il comodatario.
COME
E DOVE PAGARE
Il
versamento dell’imposta va effettuato sul c/c postale
n. 88617972 intestato a EQUITALIA EMILIA NORD SPA BERRA-FE-ICI
I bollettini per il versamento sono disponibili presso l’Agente
della Riscossione EQUITALIA EMILIA NORD a Ferrara –
Corso Ercole 1° d’Este n. 1, presso l’ufficio
tributi comunale, presso gli uffici postali.
Il pagamento può essere effettuato presso:
- l’Agente della Riscossione a Ferrara – Corso
Ercole 1° d’Este n. 1
- le banche convenzionate con l’Agente della Riscossione:
Cassa di Risparmio di Ferrara – Cassa di Risparmio di
Cento – Monte dei Paschi di Siena – Banca di Piacenza
– Banca Popolare di Ravenna – Banca Monte Parma
– Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
- gli uffici postali
E’ possibile effettuare il versamento utilizzando
il modello di pagamento F24 contenente la sezione “ICI
ed altri tributi locali”.
Il codice del Comune di Berra da indicare nel mod. F24 è
A806
Se si è possessori di carta di credito Visa
o MasterCard valida, è possibile il pagamento on line
dell’imposta, collegandosi al link
di Equitalia
QUANDO
VERSARE
Il
versamento dell’ICI va eseguito in due rate.
- La prima rata, da versare entro il 16 giugno, è pari
al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
- La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre,
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. In questo caso
il calcolo dell’imposta dovuta va effettuato applicando
le aliquote dell’anno in corso.
QUANDO
E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
A
partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili deve essere presentata nei casi in
cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo
ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono
a riduzioni di imposta, e in quelli in cui dette modificazioni
non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso
la consultazione della banca dati catastale.
La dichiarazione, effettuata su modulo approvato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed in distribuzione gratuita
presso l’ufficio tributi comunale, deve essere presentata,
debitamente sottoscritta, entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Le dichiarazioni possono essere:
- consegnate direttamente all’ufficio tributi comunale,
che rilascerà ricevuta
- spedite per posta, con raccomandata semplice, all’ufficio
tributi del Comune di Berra, indicando sulla busta la dicitura
“Dichiarazione ICI”. La dichiarazione si considera
presentata nel giorno in cui viene consegnata all’ufficio
postale |
T.I.A.
– TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE |
PERCHE'
LA TIA ?
Dal
1 gennaio 2004 la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha sostituito
la Tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu) in 5 dei Comuni serviti
da AREA spa: Berra, Copparo, Codigoro, Ostellato e Portomaggiore.
Si tratta di un cambiamento previsto dal decreto legislativo
22/97 (Decreto Ronchi), secondo il quale i costi del servizio
di gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dagli utenti
in funzione di un principio che può essere espresso
come “chi più rifiuti produce più paga”.
La
vecchia Tarsu, calcolata esclusivamente in base alla superficie
dell’abitazione o dell’attività, si è
rivelata nel tempo un metodo poco equo. Per esempio, una famiglia
che abita una casa di 100 mq paga con la Tarsu il medesimo
importo qualunque sia il numero di componenti del nucleo.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le attività economiche,
la Tarsu non sempre permette un’attribuzione dei costi
proporzionata alla reale produzione di rifiuti.
Sono
infatti le persone, con le loro attività quotidiane,
a produrre rifiuti, e non i fabbricati in quanto tali. Ecco
perché è stato necessario cercare una soluzione
che permetta di ripartire i costi in maniera commisurata all’utilizzo
del servizio di igiene urbana. Poiché, diversamente
da quanto accade per gli altri servizi pubblici, non si hanno
a disposizione “contatori” per i rifiuti, si applica
un metodo di calcolo basato sulle quantità di rifiuti
presunti.
COME
FUNZIONA?
La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio e da una
parte variabile, commisurata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione.
| PARTE
FISSA
Occupazione
|
PARTE
VARIABILE
Produzione rifiuto
|
Serve
a coprire i costi del servizio che non dipendono dalla
quantità di rifiuti prodotti, e che non sono
divisibili:
- Costo spazzamento e lavaggio
- Costo accertamento e riscossione
- Costo generale di gestione
- Costi comuni diversi
- Costo d’uso del capitale
- Altri costi
|
Serve
a coprire i costi di gestione del servizio che dipendono
dalla quantità di rifiuti conferiti:
- Costo raccolta e trasporto
- Costo trattamento e smaltimento
- Costo raccolta differenziata
- Costo trattamento e riciclo
|
CHI
LA GESTISCE ?
Tutte le operazioni relative alla Tariffa sono gestite direttamente
da AREA spa. Per esempio per nuove utenze, cessazioni, variazioni
nel nucleo familiare, cambi di residenza, aperture o cessazioni
di attività ci si potrà rivolgere ai Punti Clienti
presenti in ciascun Comune.
AREA si occupa anche dell’emissione delle fatture. Sparisce
dunque la cartella esattoriale Tarsu inviata dal Comune: al
domicilio di ogni cliente arriverà periodicamente una
“bolletta” simile a quella che riceve per gli
altri servizi (gas, acqua, elettricità, telefono).
La fattura può essere pagata con diverse modalità:
tramite bollettino prestampato sia presso gli uffici postali
che nelle banche convenzionate, oppure con addebito sul conto
corrente bancario.
La tariffa
è articolata nelle fasce di utenza
domestica (abitazioni) e non
domestica (negozi, pubblici esercizi, attività
artigianali e industriali, uffici ecc.) ed
è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca
locali o aree scoperte ad uso privato esistenti sul territorio
comunale, se non costituiscono accessorio o pertinenza dei
locali medesimi.
Per
i nuclei familiari, oltre alla metratura dell’abitazione,
verrà considerato il numero di componenti della famiglia.
Per i negozi e le attività economiche o produttive
il secondo parametro, oltre a quello della superficie, sarà
invece la categoria merceologica. |
C.O.S.A.P.
– CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
| Delibera
G.C. n. 4/2010 |
| |
| |
| Per
l'anno 2010 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,60
per cento |
| Delibera
C.C. n. 5/2010 |
| CODICE
FISCALE |
| E'
possibile ottenere informazioni sul codice fiscale / tessera
sanitaria collegandosi al sito web dell'agenzia delle entrate. |
|
|
|