Comune di Berra
Mercoledì 20 Agosto 2008
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 TASSE E TRIBUTI COMUNALI
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili - di cui al D. Lgs. n. 504 del 30.12.92 - l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come da Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008

aliquote 2008 - (Del. C.C. 13/08)
abitazione principale – detrazione
maggiore detrazione per l’abitazione principale - anno 2008 (Del C.C. 14/08)
chi deve pagare
come e dove effettuare il versamento dell’imposta
quando versare
quando e come presentare la dichiarazione ICI
regolamento ICI
aree fabbricabili
tariffe anni precedenti

Per ulteriori informazioni: UFFICIO TRIBUTI Via Due Febbraio 23
44033 BERRA FE - tel 0532-390028 - fax 0532-832259
E-mail: ufftributi@comune.berra.fe.it

ALIQUOTE
A)
6.5 (sei virgola cinque) per mille l’aliquota base ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 2008;
B) 6.2 (sei virgola due) per mille l’aliquota per i terreni agricoli nei quali, nel corso dell’anno 2008, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto. Tale aliquota si applica per tre anni a partire dall’anno 2008;
C) 6.2 (sei virgola due) per mille l’aliquota per i fabbricati ultimati o rimessi in uso nel corso del 2008 nei quali il soggetto passivo di imposta, durante l’anno, inizi un’attività artigianale, industriale o commerciale. Tale aliquota si applica per tre anni a partire dal 2008;

ABITAZIONE PRINCIPALE – DETRAZIONE
- Art. 15 Regolamento ICI -
1) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione, se non disposto diversamente dal Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale. La detrazione è rapportata alla quota di possesso del soggetto titolare del grado di parentela o affinità. La detrazione è applicabile quando chi utilizza l’unità immobiliare ad uso abitativo non è anche soggetto passivo di imposta per lo stesso immobile, nel qual caso la detrazione spetta a questi per intero.
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate come abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è stata presentata la richiesta di variazione;
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del possessore.
2) Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto o di fatto richieste per la fruizione della detrazione per l’abitazione principale con la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. L’attestazione è presentata, entro il termine previsto per il versamento a saldo, nel primo anno di imposta in cui sussistono le condizioni di cui al presente articolo.
3) In deroga ai principi stabiliti dagli articoli 817 e seguenti del Codice Civile, non si estendono alle pertinenze, quando queste risultino accatastate separatamente, le agevolazioni previste per l’abitazione principale.

CHI DEVE PAGARE
L’imposta comunale sugli immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli anche in via     provvisoria
- dall’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura     vendita e riscatto;
- dal locatario nel contratto di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile.

Non deve pagare :
- il nudo proprietario, il locatario, l’affittuario ed il comodatario.

COME E DOVE PAGARE
Il versamento dell’imposta va effettuato sull'apposito
c/c postale n. 88617972
intestato a EQUITALIA SERVIZI SPA - BERRA - FE - ICI
,
utilizzando l'apposito bollettino.
Il bollettino per il versamento è disponibile presso il concessionario EQUITALIA FERRARA, presso l’ufficio tributi comunale, presso gli uffici postali.

Il pagamento può essere effettuato presso:
- il concessionario EQUITALIA FERRARA S.p.A. – Corso Ercole 1° d’Este n. 1 – Ferrara
- le banche convenzionate con il concessionario (Banca Antoniana Pop. Veneta, CA.RI.FE., CA.RI.Cento,    Banca BIPIELLE Romagna, Banca Popolare Ravenna)
- gli uffici postali

QUANDO VERSARE
Il versamento dell’ICI va eseguito in due rate:
- La prima rata, da versare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base   dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
- La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,   con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno. In questo caso il calcolo dell’imposta dovuta va effettuato applicando le aliquote dell’anno in corso.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Per gli immobili relativamente ai quali si sono verificate variazioni del corso dell’anno precedente deve essere presentata al Comune una dichiarazione su modulo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il modulo è in distribuzione gratuita presso l’ufficio tributi comunale.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le dichiarazioni possono essere:
- consegnate direttamente all’ufficio tributi comunale, che rilascerà ricevuta
- spedite per posta, con raccomandata semplice, all’ufficio tributi del Comune di Berra, indicando sulla busta la dicitura “Dichiarazione ICI”. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.


T.I.A. – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Perché la TIA?
Come funziona?
Chi la gestisce?
Utenze domestiche
Utenze non domestiche
Tariffe
(Del. G.C. 22/06 - 1.62 MB)

BERRA      tel. 349 3046634 – 349 3046724
Punto clienti c/o centro civico - via Garibaldi 17/a - primo piano
Giovedì 8,30-12,30

COPPARO
tel. 0532 860613
Ufficio clienti via Marconi, 42
Lunedì e mercoledì 8,30-12,30 e 14,30-16,30
Venerdì 8,30-12,30

PERCHE' LA TIA ?
Dal 1 gennaio 2004 la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha sostituito la Tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu) in 5 dei Comuni serviti da AREA spa: Berra, Copparo, Codigoro, Ostellato e Portomaggiore.
Si tratta di un cambiamento previsto dal decreto legislativo 22/97 (Decreto Ronchi), secondo il quale i costi del servizio di gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dagli utenti in funzione di un principio che può essere espresso come “chi più rifiuti produce più paga”.

La vecchia Tarsu, calcolata esclusivamente in base alla superficie dell’abitazione o dell’attività, si è rivelata nel tempo un metodo poco equo. Per esempio, una famiglia che abita una casa di 100 mq paga con la Tarsu il medesimo importo qualunque sia il numero di componenti del nucleo. Allo stesso modo, per quanto riguarda le attività economiche, la Tarsu non sempre permette un’attribuzione dei costi proporzionata alla reale produzione di rifiuti.

Sono infatti le persone, con le loro attività quotidiane, a produrre rifiuti, e non i fabbricati in quanto tali. Ecco perché è stato necessario cercare una soluzione che permetta di ripartire i costi in maniera commisurata all’utilizzo del servizio di igiene urbana. Poiché, diversamente da quanto accade per gli altri servizi pubblici, non si hanno a disposizione “contatori” per i rifiuti, si applica un metodo di calcolo basato sulle quantità di rifiuti presunti.

COME FUNZIONA?
La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

PARTE FISSA
Occupazione

PARTE VARIABILE
Produzione rifiuto

Serve a coprire i costi del servizio che non dipendono dalla quantità di rifiuti prodotti, e che non sono divisibili:

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costo accertamento e riscossione
- Costo generale di gestione
- Costi comuni diversi
- Costo d’uso del capitale
- Altri costi

Serve a coprire i costi di gestione del servizio che dipendono dalla quantità di rifiuti conferiti:

- Costo raccolta e trasporto
- Costo trattamento e smaltimento
- Costo raccolta differenziata
- Costo trattamento e riciclo

CHI LA GESTISCE ?
Tutte le operazioni relative alla Tariffa sono gestite direttamente da AREA spa. Per esempio per nuove utenze, cessazioni, variazioni nel nucleo familiare, cambi di residenza, aperture o cessazioni di attività ci si potrà rivolgere ai Punti Clienti presenti in ciascun Comune.
AREA si occupa anche dell’emissione delle fatture. Sparisce dunque la cartella esattoriale Tarsu inviata dal Comune: al domicilio di ogni cliente arriverà periodicamente una “bolletta” simile a quella che riceve per gli altri servizi (gas, acqua, elettricità, telefono). La fattura può essere pagata con diverse modalità: tramite bollettino prestampato sia presso gli uffici postali che nelle banche convenzionate, oppure con addebito sul conto corrente bancario.


La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (abitazioni) e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici ecc.) ed è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato esistenti sul territorio comunale, se non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali medesimi.

Per i nuclei familiari, oltre alla metratura dell’abitazione, verrà considerato il numero di componenti della famiglia. Per i negozi e le attività economiche o produttive il secondo parametro, oltre a quello della superficie, sarà invece la categoria merceologica.


C.O.S.A.P. – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Delibera G.C. n. 148/2006
 
ADDIZIONALE IRPEF
Per l'anno 2008 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,60 per cento
Delibera C.C. n. 12/2008

CODICE FISCALE
E' possibile richiedere on-line il duplicato del codice fiscale collegandosi al sito web dell'agenzia delle entrate.
Comune di Berra - via 2 Febbraio, 23 - Berra (Ferrara) CAP 44033 - Cod. Fisc. 00308420389
Tel. 0532 390060 - Fax 0532 832259 - email: corrispondenza@comune.berra.fe.it
realizzazione: Worldservice