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| I.C.I.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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ALIQUOTE
A) 6.5
(sei virgola cinque) per mille l’aliquota base ordinaria
dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno
2008;
B) 6.2 (sei virgola due) per
mille l’aliquota per i terreni agricoli nei quali, nel
corso dell’anno 2008, vengano impiantate nuove colture
destinate a frutteto. Tale aliquota si applica per tre anni
a partire dall’anno 2008;
C) 6.2 (sei virgola due) per
mille l’aliquota per i fabbricati ultimati o rimessi
in uso nel corso del 2008 nei quali il soggetto passivo di
imposta, durante l’anno, inizi un’attività
artigianale, industriale o commerciale. Tale aliquota si applica
per tre anni a partire dal 2008;
ABITAZIONE
PRINCIPALE – DETRAZIONE
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Art. 15 Regolamento ICI -
1)
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate
tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate
all’abitazione principale ai fini dell’aliquota
ridotta e/o della detrazione, se non disposto diversamente
dal Consiglio Comunale:
a)
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa
dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 3°
grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale
loro abitazione principale. La detrazione è rapportata
alla quota di possesso del soggetto titolare del grado di
parentela o affinità. La detrazione è applicabile
quando chi utilizza l’unità immobiliare ad uso
abitativo non è anche soggetto passivo di imposta per
lo stesso immobile, nel qual caso la detrazione spetta a questi
per intero.
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate
come abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione
che sia comprovato che è stata presentata all’UTE
regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione
all’abitazione principale decorre dalla stessa data
in cui è stata presentata la richiesta di variazione;
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge
obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio,
qualora l’unità immobiliare risulti occupata,
quale abitazione principale, dal nucleo familiare del possessore.
2) Il soggetto interessato deve attestare
la sussistenza delle condizioni di diritto o di fatto richieste
per la fruizione della detrazione per l’abitazione principale
con la presentazione di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 D.P.R. n. 445/2000. L’attestazione
è presentata, entro il termine previsto per il versamento
a saldo, nel primo anno di imposta in cui sussistono le condizioni
di cui al presente articolo.
3) In deroga ai principi stabiliti dagli
articoli 817 e seguenti del Codice Civile, non si estendono
alle pertinenze, quando queste risultino accatastate separatamente,
le agevolazioni previste per l’abitazione principale.
CHI
DEVE PAGARE
L’imposta
comunale sugli immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni
agricoli siti nel territorio dello Stato;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal socio della cooperativa edilizia (non a proprietà
indivisa) sull’alloggio assegnatogli anche in via provvisoria
- dall’assegnatario dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di
futura vendita e riscatto;
- dal locatario nel contratto di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
Si
fa presente che costituisce diritto reale di abitazione il
diritto spettante al coniuge superstite sulla casa adibita
a residenza familiare ai sensi dell’art. 540 del Codice
Civile.
Non
deve pagare :
- il nudo proprietario, il locatario, l’affittuario
ed il comodatario.
COME
E DOVE PAGARE
Il
versamento dell’imposta va effettuato sull'apposito
c/c postale n. 88617972
intestato a EQUITALIA SERVIZI SPA - BERRA - FE - ICI,
utilizzando
l'apposito bollettino.
Il bollettino per il versamento è disponibile presso
il concessionario EQUITALIA FERRARA, presso l’ufficio
tributi comunale, presso gli uffici postali.
Il
pagamento può essere effettuato presso:
- il concessionario EQUITALIA FERRARA S.p.A. – Corso
Ercole 1° d’Este n. 1 – Ferrara
- le banche convenzionate con il concessionario (Banca Antoniana
Pop. Veneta, CA.RI.FE., CA.RI.Cento, Banca
BIPIELLE Romagna, Banca Popolare Ravenna)
- gli uffici postali
QUANDO
VERSARE
Il
versamento dell’ICI va eseguito in due rate:
-
La prima rata, da versare entro il 16 giugno,
è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente.
- La seconda rata deve essere versata dal 1° al
16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata.
E’
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta
complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno. In questo
caso il calcolo dell’imposta dovuta va effettuato applicando
le aliquote dell’anno in corso.
QUANDO
E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Per
gli immobili relativamente ai quali si sono verificate variazioni
del corso dell’anno precedente deve essere presentata
al Comune una dichiarazione su modulo approvato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Il modulo è in
distribuzione gratuita presso l’ufficio tributi comunale.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le dichiarazioni possono essere:
- consegnate direttamente all’ufficio tributi comunale,
che rilascerà ricevuta
- spedite per posta, con raccomandata semplice, all’ufficio
tributi del Comune di Berra, indicando sulla busta la dicitura
“Dichiarazione ICI”. La dichiarazione si considera
presentata nel giorno in cui viene consegnata all’ufficio
postale. |
T.I.A.
– TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE |
PERCHE'
LA TIA ?
Dal
1 gennaio 2004 la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha sostituito
la Tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu) in 5 dei Comuni serviti
da AREA spa: Berra, Copparo, Codigoro, Ostellato e Portomaggiore.
Si tratta di un cambiamento previsto dal decreto legislativo
22/97 (Decreto Ronchi), secondo il quale i costi del servizio
di gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dagli utenti
in funzione di un principio che può essere espresso
come “chi più rifiuti produce più paga”.
La
vecchia Tarsu, calcolata esclusivamente in base alla superficie
dell’abitazione o dell’attività, si è
rivelata nel tempo un metodo poco equo. Per esempio, una famiglia
che abita una casa di 100 mq paga con la Tarsu il medesimo
importo qualunque sia il numero di componenti del nucleo.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le attività economiche,
la Tarsu non sempre permette un’attribuzione dei costi
proporzionata alla reale produzione di rifiuti.
Sono
infatti le persone, con le loro attività quotidiane,
a produrre rifiuti, e non i fabbricati in quanto tali. Ecco
perché è stato necessario cercare una soluzione
che permetta di ripartire i costi in maniera commisurata all’utilizzo
del servizio di igiene urbana. Poiché, diversamente
da quanto accade per gli altri servizi pubblici, non si hanno
a disposizione “contatori” per i rifiuti, si applica
un metodo di calcolo basato sulle quantità di rifiuti
presunti.
COME
FUNZIONA?
La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio e da una
parte variabile, commisurata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione.
| PARTE
FISSA
Occupazione
|
PARTE
VARIABILE
Produzione rifiuto
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Serve
a coprire i costi del servizio che non dipendono dalla
quantità di rifiuti prodotti, e che non sono
divisibili:
- Costo spazzamento e lavaggio
- Costo accertamento e riscossione
- Costo generale di gestione
- Costi comuni diversi
- Costo d’uso del capitale
- Altri costi
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Serve
a coprire i costi di gestione del servizio che dipendono
dalla quantità di rifiuti conferiti:
- Costo raccolta e trasporto
- Costo trattamento e smaltimento
- Costo raccolta differenziata
- Costo trattamento e riciclo
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CHI
LA GESTISCE ?
Tutte le operazioni relative alla Tariffa sono gestite direttamente
da AREA spa. Per esempio per nuove utenze, cessazioni, variazioni
nel nucleo familiare, cambi di residenza, aperture o cessazioni
di attività ci si potrà rivolgere ai Punti Clienti
presenti in ciascun Comune.
AREA si occupa anche dell’emissione delle fatture. Sparisce
dunque la cartella esattoriale Tarsu inviata dal Comune: al
domicilio di ogni cliente arriverà periodicamente una
“bolletta” simile a quella che riceve per gli
altri servizi (gas, acqua, elettricità, telefono).
La fattura può essere pagata con diverse modalità:
tramite bollettino prestampato sia presso gli uffici postali
che nelle banche convenzionate, oppure con addebito sul conto
corrente bancario.
La tariffa
è articolata nelle fasce di utenza
domestica (abitazioni) e non
domestica (negozi, pubblici esercizi, attività
artigianali e industriali, uffici ecc.) ed
è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca
locali o aree scoperte ad uso privato esistenti sul territorio
comunale, se non costituiscono accessorio o pertinenza dei
locali medesimi.
Per
i nuclei familiari, oltre alla metratura dell’abitazione,
verrà considerato il numero di componenti della famiglia.
Per i negozi e le attività economiche o produttive
il secondo parametro, oltre a quello della superficie, sarà
invece la categoria merceologica. |
| CODICE
FISCALE |
| E'
possibile richiedere on-line il duplicato del
codice fiscale collegandosi al sito web dell'agenzia delle entrate. |
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