Informazioni ambientali

art. 40

informazioni ambientali

 


Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Qualità acque superficiali

La competenza è di Arpa Emilia Romagna

L'indirizzo del collegamento è: http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=2609&idlivello=30

Inquinamento elettomagnetico

Impianti fissi di telefonia mobile.

Il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile è istituito presso l’ARPA secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/2000

Inquinamento atmosferico


Con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 19 aprile 2013 è stato approvato un "Accordo di programma tra la Provincia di Ferrara, i Comuni della Provincia di Ferrara, Enti privati e Imprese per l'attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara, per il periodo invernale 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.
Tale accordo prevede in particolare per i Comuni:
- L'attuazione di interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà pubblica, al finedi ridurre i consumi energetici;
- L'installazione di impianti solari termici e di impianti a pannelli fotovoltaici a partire dagli edifici pubblici, in particolare a partire dalle scuole;
- Interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione
- La richiesta di adeguate misure di carattere ambientale per la compensazione degli impatti degli
impianti a biogas e biomasse in tutte le autorizzazioni di propria competenza;

delibera giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2013.PDF — PDF document, 61 kB (62488 bytes)

accordo programma.pdf — PDF document, 119 kB (121971 bytes)

monitoraggio qualità aria berra.pdf — PDF document, 2994 kB (3066834 bytes)

Rimozione cemento amianto dagli edifici pubblici

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta regionale n. 1302 del 5 luglio 2004, ha approvato il Progetto “Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto”. Nel Progetto sono stati prescelti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico per tutelare la salute sia della popolazione professionalmente esposta, sia della popolazione generale, tendendo a eliminare totalmente l’esposizione a tale sostanza o, quanto meno, a ridurla ai livelli minimi possibili. La mappatura viene aggiornata periodicamente dalla Regione sulla base dei piani di controllo attuati dalle Aziende USL.

Leggi il resto

mappatura_amianto.pdf — PDF document, 409 kB (419529 bytes)