Avviso ai contribuenti - anno 2014 - versamento mini imu 2013
Per problemi di copertura finanziaria, il Governo ha previsto che per l’abitazione principale, pertinenze, terreni dichiarati esenti, i contribuenti in luogo del saldo IMU del mese di dicembre 2013, versino entro il 24 gennaio 2014 il 40% della differenza, ove positiva, fra l’imposta calcolata con l’aliquota deliberata o confermata dal Comune nel 2013 e quella calcolata con aliquota di base stabilita dallo Stato. Il Comune di Berra, pur avendo confermato le stesse aliquote del 2012, rientra nella casistica e perciò, se le regole resteranno tali, il contribuente dovrà provvedere al versamento della differenza dovuta, come di seguito evidenziato.
Nonostante il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 abbia sancito l’abolizione dell’IMU 2013 per le abitazioni principali non di pregio, nonché le relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, e per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, i contribuenti devono concorrere al recupero dell’eventuale differenza tra l’imposta annua che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota imu e della detrazione deliberata dal Comune (Berra 0,6% abitazioni e 0,96% terreni agricoli) e quella che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali (0,4% abitazioni e 0,76% terreni).
A carico dei contribuenti resta il 40% di tale importo.
Per il calcolo dell’importo dovuto, si deve partire come sempre dalla base imponibile, data dalla rendita catastale rivalutata al 5% e poi moltiplicata per il coefficiente di riferimento (160).
Il contribuente dovrà versare il 40% della differenza tra l’IMU calcolata con l’aliquota dello 0,4% e quella decisa dal singolo Comune, che nel caso di Berra è 0,6%.
Da tenere in considerazione anche le detrazioni per la prima casa (200 euro) e per eventuali figli conviventi minori di anni 26 (50 euro per ogni figlio).
Si ricorda che anche per la mini imu valgono le agevolazioni previste per l’abitazione principale, da cui restano escluse le abitazioni classificate nelle categorie cosiddette di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9.
La mini rata IMU si paga anche sui terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si determina l’importo dell’IMU dovuta sulla base dell’aliquota di legge 0,76%, applicando al reddito domenicale rivalutato del 25% il moltiplicatore 110. Si determina l’importo IMU dovuta sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune 0,96%, con la predetta procedura. Dal differenziale il contribuente deve versare il 40%.
L’imposta non è versata quando il suo ammontare risulta pari o inferiore a € 2,58.
La mini imu va destinata integralmente al Comune di ubicazione degli immobili posseduti dai contribuenti, essendo stata soppressa la riserva allo Stato.
La mini rata IMU per il 2013 deve essere versata entro il 24 gennaio 2014.
L’imposta si versa con Modello F24 presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i seguenti codici:
Codice ente A806
Codice tributo 3912 per tutte le tipologie di abitazione
Codice tributo 3914 solo per i terreni agricoli.
In attesa dell'operatività del sistema di calcolo inserito nel nostro sito istituzionale, consigliamo il contribuente che ne abbia la possibilità di utilizzare il calcolatore reso disponibile dal sito di amministrazioni comunali al seguente indirizzo:
http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php