MATRIMONIO
MATRIMONIO
LE PUBBLICAZIONI
Cosa sono
Per sposarsi, sia con rito civile che con rito religioso, occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile. Le pubblicazioni di matrimonio rendono nota la volontà dei futuri sposi e permettono ai terzi di opporsi.
Chi:
La richiesta, di pubblicazione di matrimonio, è presentata all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza (si consiglia almeno due mesi prima della indicativa data di celebrazione):
- Da entrambi i futuri sposi
- Da persona munita di procura speciale
Dove
I futuri sposi (ovvero: persona munita di procura speciale) devono presentarsi personalmente allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile del comune (Berra, Via Due Febbraio n. 23 - piano terra) nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato (esclusi festivi) dalle ore 8.30 alle 12.30
La richiesta di pubblicazione compilata e sottoscritta dai predetti soggetti, riporta alcuni dati (con i quali dare avvio all'acquisizione d'ufficio dei documenti occorrenti - artt. 18 L. 241/1990 e 43 D.P.R. 445/2000 -) indispensabili, quali: le generalità complete dei nubendi, lo stato civile, il rito con il quale s'intende contrarre matrimonio, la data presumibile di celebrazione.
La richiesta di pubblicazione può essere inoltrata anche on-line inviandola a mezzo posta elettronica all'indirizzo angela.rossini@comune.berra.fe.it con le seguenti modalità: modulo firmato dai nubendi e scansionato con copia del documento d'identità degli stessi;
Documenti occorrenti
l'acquisizione dei seguenti documenti occorrenti è disposta d'ufficio:
- copia integrale dell'atto di nascita
- certificato contestuale di cittadinanza, di residenza e di stato libero
- copia atto integrale di matrimonio precedentemente contratto nel caso il vincolo sia più, allo stato, sussistente (scioglimento, cessazione effetti civili)
- copia integrale dell'atto di morte del coniuge nel caso di richiesta da parte di vedovo/a
altri documenti devono essere necessariamente presentati dai nubendi:
- documento d'identità valido
- in caso di matrimonio religioso: richiesta d pubblicazione del Ministro di culto celebrante
- una marca da bollo da € 16,00 (per l'atto di pubblicazione) se entrambi i nubendi sono residenti nel comune di Berra; due marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente in altro comune
- per i cittadini stranieri: nulla-osta al matrimonio (ai sensi art. 116 del codice civile) rilasciato dal Consolato del paese d'origine (N.B. le modalità di rilascio del nulla-osta al matrimonio da parte dell'autorità estere competenti sono diverse da stato a stato, inoltre, per taluni altri paesi, sono in vigore trattati internazionali quali la Convezione di Monaco del 5 settembre 1980)
Celebrazione del matrimonio
Deve avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio del certificato di eseguita pubblicazione.
CELEBRAZIONE MATRIMONIO CON RITO CIVILE
Dove:
Sala Consiliare – primo piano sede comunale, Via Due Febbraio n. 23
Giorni, orari e costo noleggio sala consiliare
sede | costo noleggio sala | giorni e orari |
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---|---|---|---|
Sala Consiliare | € 75,00 |
da lunedì a sabato 09.00 - 12.30 |
autorizzazione a pubblicare la propria immagine sul sito istituzionale del comune
Durante la cerimonia, il personale del comune realizza un semplice servizio di riprese fotografiche degli sposi, da pubblicare sul sito istituzionale. A tale scopo viene richiesta agli stessi la liberatoria per la pubblicazione della loro immagine.
REGIME PATRIMONIALE
All'atto della celebrazione del matrimonio (civile o davanti al Ministro di culto) i coniugi hanno due possibilità: scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, manifestando esplicitamente la loro volontà in tal senso, ovvero aderire alla comunione legale dei beni, in questo secondo caso essi non devono manifestare alcuna volontà in quanto il regime della comunione legale si instaura automaticamente.
comunione dei beni
entrano nella comunione gli acquisti operati insieme o separatamente durante il matrimonio. I coniugi possiedono la medesima potestà di amministrazione. Rientrano inoltre nella comunione: aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Non costituiscono oggetto della comunione, cioè restano di proprietà individuale:
1) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;
2) beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazioni o successione;
3) beni di uso strettamente personale;
4) beni che servono alla professione del coniuge;
Separazione dei beni
ciascun coniuge ha la titolarità esclusiva e personale della proprietà e dell'amministrazione dei beni acquistati dopo il matrimonio, fatto slavo l'obbligo, inderogabile per entrambi, di contribuire alla necessità della famiglia, in rapporto alle rispettive sostanze e capacità professionali. Il regime della separazione (come le altre convenzioni matrimoniali) può essere stipulato anche dopo la celebrazione del matrimonio, per atto pubblico (davanti al notaio), previa autorizzazione del Giudice.
Rapporti patrimoniali fra coniugi di diversa cittadinanza (almeno uno è straniero)
Si applica la legge dello Stato nel quale prevalentemente si svolge la vita matrimoniale. I coniugi però possono convenire che siano regolati dalla legge dello Stato del quale uno è cittadino o nel quale risiede, manifestando tale volontà esplicitamente durante la celebrazione del matrimonio.
DIVORZIO
Il "divorzio" acquista validità a tutti gli effetti di legge a seguito dell'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio cui si riferisce.
Col termine "sentenza di divorzio" si intendono le seguenti sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria italiana:
- di scioglimento del matrimonio civile;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di delibazione (Sacra Rota) di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede ad annotare le sentenze relative ai matrimoni celebrati a Berra.
L'Ufficiale di Stato Civile provvede altresì ad eseguire l'annotazione a seguito del ricevimento della sentenza (passata in giudicato, quindi definitiva) da parte della Cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello
Il cittadino può verificare l'avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso:
Comune di Berra
Via Due Febbraio n. 23
Servizi Demografici (piano terra)
Ufficio dello Stato Civile
Tel. 0532 390023
E-mail angela.rossini@comune.berra.fe.it
Qualora il cittadino verificasse che la variazione non è stata effettuata, potrà rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile per accertare se la sentenza che lo riguarda è stata inviata e a che punto è il procedimento di annotazione.