NASCITA

dichiarazione di nascita - riconoscimenti - nome del bambino

 

DICHIARAZIONE DI NASCITA
è obbligatorio dichiarare la nascita nei modi e nei termini sotto indicati.

Chi
bambino nato da genitori coniugati:
La dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori; da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata; dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.
bambino nato da genitori non coniugati tra di loro:
La dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La legge italiana riconosce, infatti, alla donna tre importanti diritti:

  • il diritto alla scelta sul riconoscimento: ogni donna ha diritto di scegliere se riconoscere come figlio il bambino da lei procreato
  • il diritto all’informazione: ogni donna può ottenere assistenza psicologica e sanitaria prima del parto, durante il parto e dopo il parto, unitamente ad ogni genere di informazione che possa prospettare soluzioni realizzabili
  • il diritto al segreto del parto: per chi decide di non riconoscere il proprio nato, la segretezza del parto deve essere garantita da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti; in questo caso, nell’atto di nascita del bambino, che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto, risulta scritto “figlio di donna che non consente di essere nominata”.

L’ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione del non riconoscimento, attribuisce al neonato un nome e un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la sua dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 184/83 s.m.i.. Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la segnalazione, provvede “immediatamente” alla dichiarazione dello stato di adottabilità “senza eseguire ulteriori accertamenti”, ai sensi dell’art.11, comma 2, della legge 184/83 s.m.i., e all’inserimento del minore nella famiglia adottiva ritenuta più idonea.

Dove - Quando
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita
presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l’atto al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene registrata presso il comune di residenza della madre.


Documentazione da presentare

  • Documento di identità valido del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.


IL RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI

Cos’è
Il riconoscimento, da un fatto puramente naturale come la procreazione, instaura i rapporti giuridici che la legge vi attribuisce, e trasforma i genitori biologici in padre e madre.
Il rapporto che intercorre fra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori, infatti, non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto di volontà, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento e che può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita. In mancanza di riconoscimento di almeno un genitore, il figlio viene indicato allo Stato Civile come figlio di genitori ignoti ed è soggetto alla "dichiarazione dello stato di adottabilità" da parte del Tribunale per i minorenni.

Chi – quando
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:

prima della nascita del bambino:
- dalla sola madre,
- da entrambi i genitori naturali contestualmente, oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di quest’ultima.
in sede di dichiarazione di nascita del bambino:
- dalla sola madre o dal solo padre, tenendo presente che in questo caso il neonato è figlio solo del genitore che lo ha riconosciuto;
- da entrambi i genitori contestualmente: il neonato è figlio di entrambi i genitori
dopo la dichiarazione di nascita del bambino:
- da entrambi i genitori
- dall'altro genitore che non l'aveva riconosciuto.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Nell'ipotesi di figlio che non ha compiuto quattordici anni e il cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinchè abbia efficacia il riconoscimento successivo.

Nell'ipotesi di figlio che ha compiuto quattordici anni il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.).

COGNOME DEL BAMBINO

Figlio nato da genitori sposati
Assume il cognome paterno; non può assumere il cognome della madre, anche se non esiste alcuna norma che lo preveda espressamente.
Figlio nato da genitori non sposati tra loro
Assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome del padre.
Figlio nato da genitori entrambi stranieri
Si applica per la determinazione del cognome e nome del neonato il diritto del paese d’origine,e solo nell’impossibilità di conoscere il diritto da applicare si deve applicare il diritto italiano.

Nell'ipotesi di genitori che riconoscano il figlio nell'atto di matrimonio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 si applicava l'art. 33 del DPR 396: "il figlio legittimato ha il cognome del padre". Oggi invece di deve  applicare l'art. 262 del codice civile nel senso che, se nel matrimonio il padre riconosce il figlio precedentemente già riconosciuto dalla madre che sta per unirsi a lui in matrimonio, il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.  In caso di minore età del figlio la decisione spetta al giudice.

NOME DEL BAMBINO
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo.


EQUIPARAZIONE DEI FIGLI NATURALI CON I FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI

Con la legge n. 219 del 10/12/2012 si è finalmente proceduto al superamento di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di "figlio". Da ciò consegue:

  • che  l'espressione "figlio naturale" deve essere sostituita da "figlio nato fuori del matrimonio";
  • che le espressioni "figlio legittimo" e "figlio legittimato" devono essere sostituite da "figlio nato nel matrimonio";
  • che i rapporti di parentela vengono estesi dal figlio riconosciuto ai parenti del genitore che ha effettuato il riconoscimento (acquisendo quindi, a differenza di prima, il diritto alla successione legittima)