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Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari

Il Regolamento comunale fissa requisiti e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati


REGOLAMENTO INDIVIDUANTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI SOVVVENZIONI, SUSSIDI ED AIUTI FINANZIARI, NONCHE’ PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. – ART. 12 L. 07/08/1990 N. 241.

 

Approvato con deliberazione C.C. 8 del 19/01/1991
Testo coordinato ed integrato con successiva deliberazione C.C. 41 del 20/05/2010.

 

ART. 1

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti Pubblici e Privati.

ART. 2

L’Amministrazione Comunale erogherà, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, i seguenti tipi di contributi:

  1. contributi ed agevolazioni di qualsiasi natura a persone e famiglie indigenti e/o bisognose (vedi L.R. 2/’85);
  2. contributi ed interventi di cui alla L.R. 6/’83 “Diritto allo studio”;
  3. contributi a Società sportive operanti nel territorio comunale, che siano iscritte alle relative organizzazioni sportive e/o associazioni;
  4. contributi a Comitati, Associazioni e gruppi sportivi che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, ricreativo, sportivo, assistenziale, nonché ad associazioni e soggetti operativi rappresentativi di categorie, per finalità di promozione economica;
  5. contributi ad Associazioni che organizzano attività di promozione culturale o manifestazioni legate a solennità civili o religiose o rivolte alla salvaguardia del territorio e/o ambiente, nonché della salute ovvero al miglioramento delle condizioni di vita delle categorie svantaggiate;
  6. contributi ad Enti Pubblici e a privati che organizzano attività culturali, ricreative, sportive o manifestazioni rilevanti e di valorizzazione del territorio e/o ambiente;

ART. 3

La Giunta Municipale, sulla base delle richieste di cui al successivo art. 4, provvede, con proprio atto deliberativo all’erogazione dei contributi di cui all’art. 2 – lettere a) e b), previa acquisizione agli atti dei necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza e/o lo stato di bisogno del nucleo familiare del richiedente.

 Lo stato di indigenza verrà determinato con riferimento al minimo vitale fissato dalla Legge 30/07/’90, n. 217 “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”.

ART. 4

Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all’articolo precedente devono indicare:

  1. generalità complete del richiedente;
  2. esplicazione dettagliata dello stato di bisogno;
  3. indicazione delle finalità per cui è richiesto il contributo;

e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

dichiarazione dei redditi o mod. 101 o 201 da cui risulti il reddito dell’intero nucleo

  1. familiare;
  2. stato di famiglia;
  3. parere in merito allo stato di bisogno del richiedente, espresso dall’Assistente Sociale
    e/o accertato dai VV.UU.;
  4. ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

ART. 5

La Giunta Municipale, sulla base della richiesta di cui al successivo art. 6, provvede con proprio atto deliberativo all’erogazione di contributi di cui all’art. 2 - lett. c), d) e) ed f) del presente Regolamento previa verifica di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. che l’iniziativa o l’attività per cui si chiede l’intervento sia di pubblica utilità;
  2. che l’iniziativa o l’attività non sia in contrasto con il programma e gli obiettivi dell’Amministrazione;
  3. che le iniziative a carattere ricreativo e sportivo siano principalmente rivolte ad una corretta utilizzazione del tempo libero ed alla promozione delle pratiche sportive;
  4. che l’amministrazione possa esercitare, ove occorra, una fattiva opera di controllo sull’utilizzo dei contributi richiesti.

ART. 6

Le domande di persone ed Enti Pubblici e Privati, tese ad ottenere i vantaggi economici di cui
all’art. 2 – lett. c), d) e) ed f), devono indicare:
  1. generalità complete del richiedente oppure ragione sociale dell’Ente Pubblico o privato
  2. con indicazione del Legale Rappresentante;
  3. motivazione o natura delle richieste.
Inoltre devono essere corredate, quando si ponga il caso, della seguente documentazione:
  1. preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l’importo della spesa;
  2. indicazione degli Enti o Associazioni aderenti all’iniziativa;
  3. consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente;
  4. altra documentazione idonea allo scopo.
Le Società sportive dovranno altresì indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a
cui eventualmente partecipa la Società.


ART. 6 BIS CONTRIBUTO-PREMIO

Per la realizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi, attività in occasione e/o nell’ambito dellesagre paesane in onore dei santi patroni (S. Margherita, S. Rocco, S. Francesco) e perl’organizzazione di feste popolari di particolare rilievo legate al territorio comunale,l’Amministrazione comunale erogherà contributi economici a punteggio, sull’attività annualecomplessiva, per premiare esclusivamente il merito delle libere forme associative di cui all’articolo 2 richiedenti, nel rispetto dei seguenti indicatori:

  1. senza fini di lucro punti 5
  2. con sede e operanti sul territorio comunale punti 5
  3. n. iscritti alla data del 31/03 attestato da idonea documentazione (0,5 punti/iscritto per max 23 punti)
  4. anno di costituzione, con regolare registrazione dello statuto (1 punto/anno per max 5 punti; 0 punti se costituita nell’anno in corso)
  5. manifestazioni/iniziative svolte negli ultimi tre anni (1 punto/m. o .i per max 15 punti)
  6. durata delle manifestazioni dell’anno di riferimento (2 punti/giorno per max 30 punti)
  7. pubblicità (1 punto/tipologia; es.: volantino, manifesto, stampa, radio, tv, internet … per max 5 punti)
  8. consuntivo di spesa nell’anno di riferimento a pareggio: punti 5
  9. attivo: punti 7
Il contributo da erogare sarà così calcolato:
(disponibilità economica : somma complessiva di tutti i punti assegnati) x punteggio di ogni singola
associazione.
La domanda va presentata entro il 15 dicembre di ogni anno esclusivamente su modulistica
predisposta dal Comune.


ART. 6 TER PATROCINIO

Per patrocinio si intende una forma di sostegno mediante associazione di immagine ad un’iniziativa in virtù di una generica adesione dell’Amministrazione comunale all’iniziativa medesima.

 Il patrocinio del Comune di Berra è concesso a libere forme associative le cui iniziative rispondonoai criteri generali di questo regolamento (in quanto non in contrasto con i programmi dell’Amministrazione comunale e con lo statuto del Comune di Berra) e comunque meritevoli di attenzione.

 Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.La concessione del patrocinio non comporta necessariamente di per sé benefici, contributi o vantaggi economici di sorta a favore dei richiedenti.

Sono escluse dal patrocinio iniziative con finalità di lucro.
La richiesta del patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco e deve indicare:
  • programma indicativo e caratteristiche dell’iniziativa;
  • data, luogo e modalità di svolgimento dell’iniziativa;
  • modalità e tipologia di pubblicizzazione dell’iniziativa.
La domanda deve, di norma, pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
La concessione del patrocinio (o il suo diniego) sarà comunicata formalmente al richiedente a cura
del Settore competente.
La concessione del patrocinio comporta necessariamente, a cura del richiedente, l’apposizione del logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario prodotto per l’iniziativa oggetto della richiesta, nonché la scritta “Con il patrocinio del Comune di Berra”.

ART. 7

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono i criteri vigenti dettati da Leggi nazionali e regionali, nonché da regolamenti e disposizioni Provinciali, Consorziali e Comunali in materia di domanda di contributi.

ART. 8

Allorché l’erogazione è concessa a privati per lo svolgimento di attività imprenditoriali, la domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 7 della legge 19/03/90, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

Le deliberazioni di concessione devono dare atto della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità sopra previste.

ART. 10

E’ istituito l’Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

La Giunta Municipale aggiorna annualmente e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, l’Albo di cui al comma precedente, redatto con le indicazioni di cui al comma 2° dell’art. 22 della L. 30/12/91 e consultabile con le modalità di cui al successivo 3° comma, citata legge.”