CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'

 

Questa scheda illustrativa è finalizzata ad ottenere la concessione dell'Assegno di maternità previsto dalla L. 23/12/1998 n. 448 art. 66.

 

L'Assegno di maternità è concesso dal Comune e pagato dall'INPS alla madre non lavoratrice per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamneto preadottivo di un minore di età non superiore ai sei anni (o ai 18 in caso di adozioni o affidamenti internazionali) che presenti i requisiti economici fissati annualmente per legge.

 

La madre lavoratrice che percepisce trattamenti di maternità inferiori all'importo dell'Assegno, può chiedere al Comune l'Assegno in forma ridotta.

 

Breve descrizione del servizio

  • L'Ufficio raccoglie la domanda verifica i requisiti previsti ed invia la comunicazione di pagamento di quanto dovuto all'INPS competente per territorio.
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    Termini per la presentazione della domanda

  • La domanda deve essere presentata dalla madre al Comune di residenza, tassativamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
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    Destinatari e requisiti

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingressso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente;
  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo;
  • Cittadine extracomunitarie titolari dello status di rifugiato politico o beneficiarie di protezione sussidiaria.
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    Documentazione da presentare

     

  • Attestazione I.S.E.E.
  • Carta di soggiorno o permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo;
  • Permesso di soggiorno per extracomunitarie titolari dello status di rifugiato politico o beneficiarie dello di protezione sussidiarie;
  • Codice Iban
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    Modalità di presentazione della domanda

  • Mediante apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente
  • Punto di consegna e informazioni

  • Comune di Berra, via due Febbraio 23 - Berra
  • Ufficio Servizi sociali e culturali, nei giorni di apertura al pubblico (martedì, dalle 8,30 alle 12,30 e giovedì  dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00)
  • tel. 0532 390024;
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    Modulo domanda clicca qui

    Responsabile del procedimento: Michele Pollastri
    Telefono: 0532 390012
    Casella di posta elettronica istituzionale: laura.lodi@comune.berra.fe.it

     

     

    Termine fissato per la conclusione del procedimento: 30 giorni

     

    Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo: Segretario generale, dott.ssa Luciana Romeo
    Telefono: 0532 390032
    Casella di posta elettronica istituzionale: luciana.romeo@comune.berra.fe.it
    Modalità per attivare il potere sostitutivo: inoltro richiesta di intervento sostitutivo alla citata casella.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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