AUTOCERTIFICAZIONE

Che cosa sono le autocertificazioni. Quando e verso quali soggetti si possono utilizzare.

 

AUTOCERTIFICAZIONI

Che cosa sono:

ATTENZIONE: Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. CADF, AREA, HERA, RAI, ENEL ecc.). Le PA e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 2 e 46 del DPR 445/2000. Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma non deve essere autenticata.

Si possono autecertificare:

  • dati anagrafici e di stato civile
  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • paternità/maternità
  • separazione o comunione dei beni
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

situazione reddituale, economica e fiscale

  • reddito
  • situazione economica
  • assolvimento obblighi contributivi
  • possesso e numero di codice fiscale
  • possesso e numero di partita IVA
  • altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria
  • carico familiare

titolo di studio, qualifiche professionali

  • titolo di studio
  • qualifica professionale
  • titolo di specializzazione
  • titolo di abilitazione
  • titolo di formazione
  • titolo di aggiornamento
  • titolo di qualifica tecnica
  • esami sostenuti
  • appartenenza a ordini professionali
  • qualità di studente
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione

posizione giuridica

  • legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche
  • tutore
  • curatore
  • non aver riportato condanne penali
  • non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico
  • non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato

altri dati

  • posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
  • stato di disoccupazione

 

Chi può utilizzare l'autocertificazione:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia

 

Accettano l’autocertificazione:

accettare l’autocertificazione è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi
accettare l’autocertificazione è facoltativo per i privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell’interessato al controllo dei dati presso l’Amministrazione che li detiene.

 

Non si possono autocertificare:

  • Certificati medici/sanitari
  • Certificati veterinari
  • Certificati di origine
  • Certificati di conformita CE
  • Certificati di marchi o brevetti

 

Moduli per autocertificazione