Commercio su aree pubbliche

 

La legge regionale n. 12/99, che regola l'attività commerciale su area pubblica (commercio ambulante), prevede che chiunque intenda svolgere un'attività commerciale su area pubblica, deve richiedere l'autorizzazione al Comune.
Le attività commerciali su area pubblica sono di due tipi:

  • Tipo A (giorni fissi con posteggio): l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comune competente per territorio. L'autorizzazione è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. Ogni sei mesi (circa nei periodi marzo-aprile e settembre-ottobre) la Regione pubblica sul BUR l'elenco dei posteggi liberi, comune per comune. Dalla data di pubblicazione ci saranno 30 giorni per fare domanda al Comune. L'autorizzazione di tipo A vale anche per il commercio itinerante in Emilia-Romagna. Il rilascio dell'autorizzazione mediante l’utilizzo di un posteggio è di competenza del Comune sede del posteggio assegnato ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale (durata della concessione anni dieci).
  • Tipo B (commercio itinerante): l'autorizzazione deve essere richiesta presso il Comune ove si intende iniziare l'attività (di norma quello di residenza o in cui ha sede la società).

Tutti possono fare domanda, compreso i cittadini extracomunitari con residenza in un Comune della regione Emilia-Romagna; avranno valore anche le autorizzazioni rilasciate dagli altri Paesi della Comunità Europea. L’autorizzazione di tipo B permette di partecipare all'asta (spunta) dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere: la precedenza è data a chi ha più presenze.
Non vengono più concesse autorizzazioni temporanee e straordinarie. Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 
L’autorizzazione di tipo B ha validità per la Regione Emilia Romagna, e altre Regioni solo se previsto nelle rispettive leggi regionali, in forma itinerante, per la spunta (assegnazione dei posti vacanti) ai mercati e alle fiere su tutto il territorio nazionale.
L’attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
Il Comune può interdire l’attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Tipologia di attività (soggette al rilascio di una autorizzazione)
1. Su posteggio Tipo A (posto fisso in fiere e mercati)
2. Itinerante Tipo B (itinerante)
Sono previsti due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Voltura e reintestazione
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l’attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l’autorizzazione.
Assegnazione posteggi in mercati e fiere mediante spunta
I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, sono assegnati agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dando priorità al numero di presenze maturate nei mercati o di presenze effettive nelle fiere.
Per la spunta nei mercati non occorre fare domanda.
Procedura operativa
Per poter esercitare l’attività mediante utilizzo di posteggio (mercati o fiere) occorre presentare apposita domanda a seguito di pubblicazione di un bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi.
Per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività in forma itinerante è necessario fare una richiesta al Comune di Berra.
Per poter esercitare l'attività a seguito di subentro, l'operatore commerciale deve comunicare al Comune di Berra, il subingresso nell'autorizzazione amministrativa su area pubblica avvalendosi dell'apposita modulistica.
Tale comunicazione deve essere inoltrata, prima dell'inizio dell'attività, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Requisiti
MORALI
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
- non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).
PROFESSIONALI
in caso di autorizzazione per il commercio di prodotti alimentari occorre inoltre possedere uno dei seguenti requisiti professionali:
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Alcune particolari attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario il diploma (es. ottico, ortopedico, erborista).
In caso di ditta individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare; in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Cessazione dell’attività
La rinuncia all’autorizzazione (in carta semplice) deve essere presentata al Sindaco dal titolare dell’autorizzazione. Alla rinuncia occorre allegare l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

Documenti necessari
Quelli indicati come allegati nella modulistica di riferimento.

Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale
Il termine di conclusione del procedimento (30 gg.) decorre dal ricevimento della richiesta/comunicazione regolare e completa.

  • Normativa di riferimento
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  • D. Lgs. n.114/1998 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
  • L.R. n.12/1999 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche
  • DGR n. 1368 del 26.7.1999 Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della LR 12/1999;
  • Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche


Modulistica

Domanda autorizzazione itinerante
Subentro autorizzazione itinerante
Comunicazione di subentro tipo A
Domanda di partecipazione fiera
Comunicazione rinuncia autorizzazione
Autocertificazione anzianità
Domanda opere dell'ingegno
Scia commercio cose usate