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Atorizzazione impianti di energie da fonti rinnovabili

La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.
La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e s. m. i..

Ai fini dell’autorizzazione degli impianti, l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.

La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate:
- Fotovoltaico: 999,00 kW;
- Eolico: 60 kW;
- Idroelettrico: 100 kW;
- Biomasse: 200 kW;
- Biogas: 250 kW

La competenza è provinciale per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua…), fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici ed eolici, per i quali sopra soglia la competenza autorizzativa rimane regionale.

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