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Ordinanze di agibilità e inagibilità edifici pubblici e privati

Il compito ordinatorio che fa capo al Comune riguarda il governo di situazioni che possono rappresentare pericolo per la pubblica incolumità.

In particolare il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra l’assistenza della forza pubblica.

Si riportano alcune fasi della procedura da attuare per la gestione dell’emergenza:
- assumere di urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale e previa ratifica consiliare entro sessanta giorni (art 42 comma 4 del D. Lgs 18.8.2000 n.267) una deliberazione di Giunta di variazione di Bilancio, con la quale iscrivere, in previsione di entrata, le risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza, indicandone la provenienza prevista (annunciate provvidenze da parte dello stato, avanzo di amministrazione, oneri di urbanizzazione e/o condono edilizio, concessioni cimiteriali, altro...), e in previsione di uscita importi abbastanza capienti da poter ricomprendere i verbali di somma urgenza e ogni tipo di spesa in economia che si prevede di attuare.
- con una seconda deliberazione, modificare il PEG al fine di ricondurre le imminenti attività straordinarie ad attività di gestione, con particolare riferimento alle unità Operative che si occuperanno degli interventi (Protezione Civile, Lavori Pubblici, Ufficio Tecnico, Polizia Municipale...) oppure, nell’impossibilità, scrivere in alternativa nella deliberazione precedente che “ si rinviano a successivo atto le necessarie modifiche al PEG per quanto concerne le Unità Operative”
- Approvare il verbale di somma urgenza, ai sensi del D.Lgs 18.4.1948 n.1010 e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, sottoscritto dal responsabile del servizio. Questo deve comprendere la descrizione dei danni registrati, e deve essere corredato, entro il più breve tempo possibile (comunque non oltre dieci giorni secondo la legge), da una stima approssimativa dei lavori e quindi del fabbisogno finanziario che si prevede di dover impiegare per provvedere alle opere e in generale per far fronte alla prima emergenza sotto tutti i punti di vista.

Per quanto attiene a richieste di privati che vogliono ottenere certificazioni di inagibiltà di edifici per motivazioni di ordine fiscale o edilizio, la materia è stata delegata al competente ufficio SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

 

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