Controllo attività rumorose temporanee

Premesso che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45, deve essere rilasciata apposita autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dai regolamenti comunali.
La competenza amministrativa in materia di autorizzazione fà capo al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione Terre e Fiumi.

La competenza del controllo della tempistica contenuta nei provvedimenti autorizzativi e dell'Ufficio Tecnico comunale a cui viene comunicato l'inizio dei lavori.

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