Certificato idoneità alloggiativa

Rilascio del certificato di idoneità alloggiativa

Destinatari

Soggetti che intendono fare la domanda per ottenere l’attestazione di idoneità dell'alloggio relativa ad abitazioni situate nel territorio comunale per le pratiche di:

- rinnovo permesso di soggiorno;
- rilascio carta di soggiorno;
- ricongiungimento familiare;
- ospitalità;
- rinnovo certificato;
- regolarizzazione flussi;
- lavoro;

Requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti (D.M. 5 luglio 1975)

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi. Sono previste  superfici minime per i vani abitabili: stanze da letto (mq 9 per una persona e mq 14 per due persone) e vano cucina soggiorno di almeno mq 14. I locali devono essere dotati di finestre apribili.
Per i monolocali è prevista una superficie minima di mq 28 per una persona e mq 38 per due persone.
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (L. n. 94/2009).

 

L'interessato/a può presentare la domanda di persona o per posta presso l'ufficio Protocollo, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal collegamento in fondo alla pagina.

Tempi di risposta

Il Comune ha 30 giorni, dalla data di presentazione della domanda, per l'istruttoria e il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa. Il certificato viene rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche.
  • Legge 15 Luglio 2009, n. 94 “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che introduce modifiche alla normativa in vigore in materia di immigrazione e in particolare prevede l’obbligo di presentare il titolo di soggiorno per l’accesso ai servizi pubblici; modifica l’art 29, comma 3 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, alla lettera a) prevedendo che per il ricongiungimento familiare il cittadino interessato dimostri “la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà” e successive modifiche.
  • Decreto Ministeriale Sanità 5 Luglio 1975: "Requisiti igienico sanitari per le civili abitazioni".
  • Delibera di Giunta comunale numero 134 del 11/11/2010 “Approvazione nuova procedura per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa ed igienico sanitaria”.

Informazioni utili

Le domande, compilate in ogni sua parte e complete di tutti gli allegati obbligatori indicati nel modulo, pena l’annullamento della domanda; prevedono l'apposizione di 2 marche da bollo da € 16,00 cad. (1 alla presentazione della domanda e 1 al rilascio del certificato). E’ inoltre previsto il pagamento di un bollettino postale intestato al Comune di Berra (FE) servizio tesoreria sul c/c n. 13172440 di Euro 26,00 per i diritti di segreteria.
Si precisa che i documenti riportati sono utilizzabili esclusivamente per le richieste di idoneità dell’alloggio relative al Comune di Berra.

Modello domanda idoneità alloggiativa

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